In tema di richiesta di riesame, quand’anche si ritenga la posta elettronica certificata mezzo legittimo per la spedizione della stessa in quanto equipollente alla lettera raccomandata, è comunque necessario che la richiesta sia trasmessa, nei termini di legge previsti, alla cancelleria del giudice del riesame.

Cassazione penale sez II ud. 29 settembre 2011 n. 37037

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