TAR PIEMONTE, sez. I – sent. 1 giugno 2012 n. 648

9.1. Osserva il Collegio che l’apparecchiatura telefax non costituisce una modalità di notifica degli atti processuali, i quali, secondo quanto previsto in via generale dal codice di procedura civile, possono essere notificati dall’ufficiale giudiziario a mano (artt. 137 e segg. c.p.c.), a mezzo posta (art. 149 c.p.c.) ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis c.p.c.): alcuna norma concede all’ufficiale giudiziario di effettuare notificazioni a mezzo telefax.

La legge n. 53/94 ha introdotto la possibilità per i difensori di effettuare direttamente – e cioè senza fare ricorso all’ufficiale giudiziario – la notifica di atti processuali in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, e ciò sia mediante consegna diretta a mani, sia a mezzo del servizio postale sia a mezzo della posta elettronica certificata, in tale ultimo caso alla condizione che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario risulti da pubblici

elenchi (art. 3 comma 3 bis L. 53/94). Va tuttavia rilevato che la notifica mediante consegna diretta può essere utilizzata, a norma dell’art. 4, della L. 53/94, solo ove l’atto processuale sia destinato ad un difensore che risulti già domiciliata rio della parte destinataria dell’atto, e perciò solo a processo già iniziato, e sempre che la parte destinataria risulti costituita in giudizio con il ministero di un difensore.

Vi é infine da segnalare la legge n. 183/93, la quale, in materia di “utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali” ha stabilito che la copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all’atto trasmesso se ricorrono alcune condizioni, tra le quali quella per cui all’avvocato che trasmette l’atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c. La legge n. 183/93, però, nulla ha a che vedere con le notifiche degli atti processuali ed é stata introdotta dal legislatore al solo scopo di consentire il deposito in cancelleria di atti processuali che un difensore regolarmente munito di procura abbia inviato a mezzo telefax al proprio domiciliatario, al quale sia stata pure conferita regolare procura.

Dunque, dal corredo delle norme sopra ricordate emerge molto chiaramente che in nessun caso é consentita la notifica di atti processuali a mezzo fax, e ciò sia che la notifica venga effettuata dal difensore sia che essa venga affidata all’ufficiale giudiziario, sia che si tratti dell’atto introduttivo di un giudizio, sia che si tratti di un atto notificato in corso di giudizio. Il telefax può invece essere utilizzato solo quale modalità di spedizione delle comunicazioni di cancelleria, e solo ai difensori che costituendosi in giudizio abbiano manifestato la disponibilità a ricevere tali comunicazione a mezzo fax, presso una utenza indicata all’uopo. Ciò per l’evidente ragione che il telefax non fornisce alcuna garanzia in ordine al soggetto che materialmente raccoglie l’atto né in ordine alla effettiva leggibilità della copia spedita, in ciò differenziandosi nettamente dalla posta elettronica certificata, che perviene ad una casella di posta elettronica che si presume nella sola disponibilità del destinatario e che certamente consente al medesimo di ricevere una copia integra.

Se quello sopra descritto corrisponde al quadro normativo generale in materia di notifica di atti processuali occorre rilevare che non esiste alcuna norma che consenta di derogare ad esso in materia di notifica di ricorsi giurisdizionali amministrativi. L’unica norma che fa riferimento alla possibilità di notificare a mezzo fax un ricorso giurisdizionale amministrativo é l’art. 56 comma 2 c.p.a., che disciplina l’ipotesi in cui il ricorrente formuli nel ricorso introduttivo la richiesta di concessione di un decreto cautelare inaudita altera parte affermando che il ricorrente deve in tal caso depositare in giudizio almeno la dimostrazione di aver spedito il ricorso a mezzo fax.

Tale modalità di notifica vale però al mero scopo di consentire la decisione sulla istanza di decreto cautelare, e non può assolutamente essere sostitutiva di una notifica effettuata a mani, a mezzo servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata: ed é tanto vero questo che l’art. 55 c.p.a., nel disciplinare la decisione sulle misure cautelari a seguito di camera di consiglio, conferma la necessità che venga dimostrato l’avvenuto ricevimento del plico da parte del destinatario. Tale conclusione risulta avvalorata dalla constatazione che il legislatore, in generale, non consente l’utilizzo del telefax per le notifiche , e che in particolare ai difensori impone di fare ricorso, per le notifiche dirette, solo a quelle modalità che non implicano una immediata invasione della sfera giuridica del destinatario comportando la mediazione di un agente esterno (l’agente postale che consegna il plico notificato a mezzo servizio postale, il gestore del servizio di posta elettronica che recapita l’atto notificato tramite p.e.c., il procuratore domiciliatario del destinatario dell’atto consegnato a mani). Di guisa che non si comprende per quale motivo il legislatore medesimo dovrebbe mettere da parte queste cautele per consentire di ricorrere ad una modalità di notifica “invadente” quale é quella a mezzo fax, che raggiunge immediatamente la sfera giuridica del destinatario e che però non offre adeguate garanzie.

Va quindi ribadito che l’utilizzo del telefax quale modalità di notifica di un atto processuale non può essere utilizzata fuori dai casi previsti o per fini diversi da quelli previsti; essa ha pertanto valore al solo scopo di consentire all’organo giudicante di pronunciarsi su una richiesta di decreto cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a., non potendo invece essere utilizzata a qualsiasi altro scopo: segnatamente al fine di pervenire ad una decisione sulle misure cautelari a seguito di camera di consiglio, ad una decisione sul merito o al fine di determinare la decorrenza del termine per la proposizione di una impugnazione.

9.2. Non é inutile rammentare, infine, che nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui il perfezionamento della notifica si ha in momenti diversi per il notificante e per il destinatario della notifica: precisamente mentre per il notificante si ha nel momento in cui questi si spoglia della disponibilità dell’atto, affidandolo all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, per il destinatario dell’atto la notifica spiega i suoi effetti nel momento in cui l’atto perviene nella di lui sfera giuridica a seguito di notifica “legale”: tale principio é stato enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 477/2002, ed é stato in seguito formalmente recepito nell’art. 149 comma 3 c.p.c. , a mente del quale “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”. Il medesimo principio é sotteso all’art. 149 bis comma 3 c.p.c., secondo il quale il plico notificato a mezzo p.e.c. si considera notificato solo quando il gestore lo ha reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Di conseguenza, che una parte possa di fatto pervenire a conoscenza di un atto processuale per averlo ricevuto tramite fax, non sposta i termini della questione, giacché solo l’atto processuale che perviene nella sfera giuridica del destinatario in uno dei modi previsti dalla legge é in grado di spiegare i suoi effetti.

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