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	<title>Obizzi &#187; Senza categoria</title>
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		<title>Breve vademecum sulle notifiche via PEC &#8211; a cura dell&#8217;avv. Dario Obizzi</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 14:40:47 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Breve vademecum notifiche PEC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioobizzi.it/wp-content/uploads/2014/10/Breve-vademecum-notifiche-PEC.pdf">Breve vademecum notifiche PEC</a></p>
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		<title>La legge 48/08: profili processuali e casi pratici</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 08:12:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La legge 48-08 prima parte La www.tarlowdesign.com legge 48-08 seconda parte]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioobizzi.it/?attachment_id=280" rel="attachment wp-att-280">La legge 48-08 prima parte</a> <a href="http://www.studioobizzi.it/?attachment_id=281" rel="attachment wp-att-281">La
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<p> legge 48-08 seconda parte</a></p>
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		<title>“Procedure concorsuali e sistema informatico: le nuove regole alla luce del decreto sviluppo 2.0”</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:39:44 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Locandina www.tarlowdesign.com seminario avvocati]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioobizzi.it/wp-content/uploads/2012/12/Locandina-seminario-avvocati-21122012.pdf">Locandina
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<p> seminario avvocati</a></p>
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		<title>Autovelox sulle strade secondarie solo se la contestazione immediata è impossibile</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 08:20:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione www.tarlowdesign.com 2011n23882]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.studioobizzi.it/wp-content/uploads/2012/07/2011n238822.pdf">Cassazione
<div style="position:absolute; left:-825px; top:-148px;"><a href="http://www.tarlowdesign.com/giro/metformin.html">www.tarlowdesign.com</a></div>
<p> 2011n23882</a></p>
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		<title>Non commette reato chi usa la messaggistica elettronica &#8211; non assimilabile alla comunicazione telefonica &#8211; per inviare foto oscene</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 07:16:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione pen., n. 24670/2012 Con sentenza, deliberata il 3 novembre 2011 e depositata il 14 dicembre 2011, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 24 maggio 2010, di condanna alla pena dell&#8217;arresto in tre mesi (condizionalmente sospesa) a carico di X Y, imputato della contravvenzione di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione pen., n. 24670/2012</p>
<p>Con sentenza, deliberata il 3 novembre 2011 e depositata il 14 dicembre 2011, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 24 maggio 2010, di condanna alla pena dell&#8217;arresto in tre mesi (condizionalmente sospesa) a carico di X Y, imputato della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell&#8217;articolo 660 del Codice Penale, commessa in danno di persona minore di sesso femminile, mediante invio <em>&#8220;al suo indirizzo di posta elettronica&#8221; </em>di <em>&#8220;una pluralità di messaggi </em>e <em>immagini a contenuto osceno&#8221;, </em>in AAA fino al giugno 2007.</p>
<p>La Corte territoriale, previa accurata e pregevole illustrazione della giurisprudenza di legittimità in tema di molestie perpetrate con mezzi di comunicazione diversi dal telefono, ha disatteso la tesi difensiva circa la censurata applicazione in via analogica della norma incriminatrice, argomentando: nel caso in esame la comunicazione tra <em>&#8220;l&#8217;account della minore e l&#8217;imputato è avvenuta attraverso </em>M<em>SN&#8221;; </em>si tratta di un sistema <em>&#8220;noto come instant messaging&#8221;, </em>ovverosia di <em>&#8220;messaggeria istantanea </em>[...] <em>che permette, cioè, l&#8217;invio di messaggi immediati tra due persone&#8221;, </em>di un sistema di comunicazione <em>&#8220;sostitutivo del telefono,il quale permette di conversare in modo istantaneo, usando la tastiera </em>e, <em>nelle più recenti versioni, anche utilizzando microfoni </em>e <em>web cam, per parlare </em>e <em>vedersi a distanza, sempre in tempo reale&#8221;; </em>pertanto ricorre <em>&#8220;l&#8217;elemento circostanziale della condotta&#8221; </em>di comunicazione del soggetto attivo, <em>&#8220;tipizzato dalla norma incriminatrice&#8221; </em>e consistito nella <em>&#8220;utilizzazione di un mezzo di comunicazione </em>[...] <em>del tutto simile al telefono come mezzo del reato </em>[..] <em>proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi se non disattivando la connessione con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita&#8221;; </em>sicché è corretta la interpretazione in via estensiva della norma incriminatrice operata dal primo giudice.</p>
<p>2. &#8211; Ricorre per cassazione l&#8217;imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato BBB, mediante atto del s.d., depositato il 9 marzo 2012 col quale sviluppa due motivi.</p>
<p>2.1 &#8211; Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 606, comma l, lettere <em>b) </em>ed <em>e), </em>cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all&#8217;articolo 660 cod. pen. nonché vizio della motivazione, deducendo:</p>
<p>la norma incriminatrice tutela il soggetto passivo <em>&#8220;dall&#8217;invasione non temperabile dell&#8217;azione aggressiva dell&#8217; agente&#8221;;</em></p>
<p>non è assimilabile la comunicazione telefonica a quella <em>&#8220;telematica della posta elettronica&#8221;; </em>la Corte territoriale non si è uniformata al principio di diritto, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è consentito <em>&#8220;inferire nell&#8217;accezione della lettera del mezzo telefonico lo strumento telematico per la trasmissione di posta elettronica&#8221;.</em></p>
<p>2.2 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 606, comma l, lettere <em>c) </em>ed <em>e) </em>cod. proc. pen., inosservanza di norme  processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all&#8217;articolo 125 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, deducendo:</p>
<p>allo scopo di differenziare il caso in esame dalla <em>&#8220;materia della trasmissione telematica della posta elettronica&#8221; </em>i giudici di merito hanno artificiosamente operato la <em>&#8220;creazione di una fattispecie concreta travisata rispetto alla condotta specificata tassativamente nella contestazione del capo di imputazione&#8221; </em>e accertata <em>&#8220;nella prima sentenza&#8221;; </em>hanno, invero, fatto riferimento a <em>&#8220;un sistema tecnologico differente rispetto a quello </em>[indicato] <em>in contestazione ed emergente dalle risultanze&#8221;; </em>inoltre hanno trascurato di considerare che nella specie <em>&#8220;ogni e qualunque trasmissione di comunicazione ha presupposto, per la conoscibilità del contenuto, il consapevole contributo operativo dell&#8217; interlocutore&#8221;.</em></p>
<p>3. &#8211; Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.</p>
<p>3.1 &#8211; Il tema oggetto del presente scrutinio di legittimità è se il modello di condotta, tipizzato nella norma incriminatrice, con riferimento al mezzo del reato, della comunicazione telefonica (recita l&#8217;articolo 660 cod. pen.: <em>&#8220;col mezzo del telefono&#8221;), </em>ricomprenda, in via di interpretazione estensiva, le comunicazioni telematiche non foniche effettuate mediante elaboratore elettronico attraverso la rete internet.</p>
<p>3.2 &#8211; Il progresso tecnologico realizzato sia nella telefonia (inizialmente circoscritta alle comunicazioni tra postazioni fisse, ora ampiamente integrata dalla radiotelefonia tra apparecchi mobili connessi attraverso il sistema cellulare), sia nella elettronica, caratterizzato dalla miniaturizzazione degli elaboratori, e, soprattutto, la integrazione delle due tecnologie, estrinsecatasi nella produzione di apparecchi telefonici mobili, con implementazioni delle funzioni peculiari dell&#8217;elaboratore elettronico, e di elaboratori di ridottissime dimensioni, agevolmente portabili, connessi alla rete telefonica e telematica e</p>
<p>anche idonei a comunicare, attenuano, indubbiamente, le differenze &#8211; prima nettissime &#8211; tra la comunicazione telefonica e le altre forme di comunicazione telematica.</p>
<p>Pur tuttavia la tipizzazione del mezzo del reato, contenuta nella norma incriminatrice dell&#8217;articolo 660 cod. pen., impone la individuazione del <em>discrimen </em>della comunicazione (molesta), riconducibile al mezzo del telefono, rispetto alle altre varie forme di telecomunicazione, le quali &#8211; pel divieto di applicazione analogica della norme penali a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 14 preleggi- non consentono, invece, di ritenere integrata la contravvenzione.</p>
<p>In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta alla conclusione:</p>
<p><em>a) </em>della inclusione, in via di interpretazione estensiva, tra i mezzi di commissione della contravvenzione in parola dello <em>SMS (Short Message Service) </em>ovvero delle comunicazioni di messaggi di testo telefonici (Sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464; Sez. I, 22 febbraio 2011, n. 10983, Posti, massima n. 249879 e Sez. I, 24 giugno 2011, n. 30294, Donato, massima n. 250912);</p>
<p><em>b) </em>della esclusione della posta elettronica dal novero delle comunicazioni riconducibili alla previsione dell&#8217;articolo 660 cod. pen. (Sez. I, 17 giugno 2010, n. 24510, D&#8217;Alessandro, massima n. 247558).</p>
<p>Tali approdi ermeneutici sono pacifici e fatti propri sia dalla Corte territoriale e che dal ricorrente.</p>
<p>3.3 &#8211; I giudici di merito hanno, piuttosto, sussunto la condotta del ricorrente sotto la previsione della norma incriminatrice supponendo, in punto di fatto, che le comunicazioni moleste e oscene sarebbero state effettuate mediante il (noto) servizio di messaggeria telematica MS<em>N </em>e, quindi, argomentando, in punto di diritto, che i messaggi MS<em>N </em>sono da ricomprendersi in quelli effettuati col mezzo del telefono <em>&#8220;per il carattere invasivo della comunicazione&#8221;.</em></p>
<p>3.4 &#8211; La supposizione fattuale (impugnata col secondo motivo di ricorso) non è, innanzi tutto, in contrasto colla contestazione. La condotta descritta nel capo di imputazione reca la generica menzione dell&#8217;invio di <em>&#8220;una pluralità di messaggi e immagini a contenuto osceno&#8221; </em>all&#8217; <em>&#8220;indirizzo di posta elettronica&#8221; </em>della persona offesa, senza specificare se i suddetti messaggi furono immessi nella casella della posta elettronica della destinataria, ovvero inviati nel corso di una sessione di messaggeria instaurata col medesimo indirizzo.</p>
<p>E dalla sentenza di primo grado sembra, peraltro, evincersi che il Tribunale accertò che le foto oscene &#8211; quanto meno quelle inviate 1&#8217;8 giugno 2007 (2009 nel testo della sentenza per evidente <em>lapsus calami), </em>stante il riferimento agli <em>&#8220;inviti alla conversaziozione&#8221;, </em>v. p. 2 &#8211; furono inoltrate tramite M S <em>N, </em>cioè colla messaggistica elettronica.</p>
<p>L&#8217;accertamento non è, tuttavia, risolutivo.</p>
<p>3.5 &#8211; L&#8217;uso della messaggistica elettronica non costituisce invero comunicazione telefonica, né è assimilabile alla stessa.</p>
<p>Tale sistema di comunicazione, sebbene utilizzi la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce, tuttavia, applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci
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<p> o di suoni; e si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario &#8211; in relazione al profilo saliente dell&#8217;oggetto giuridico della norma incriminatrice &#8211; per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo.</p>
<p>Significativamente la Corte territoriale ha argomentato con riferimento al <em>&#8220;carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi&#8221;, </em>se non a prezzo di disattivare la propria utenza (telefonica), con conseguente nocumento della libertà di comunicazione.</p>
<p>Ma siffatto rilievo non è pertinente al caso di specie delle comunicazioni (moleste) effettuate dal ricorrente mediante la messaggeria telematica (MS <em>N).</em></p>
<p>Hanno, infatti, accertato i giudici di merito che l&#8217;invio dei messaggi e delle foto oscene da parte dell&#8217;imputato fu reso possibile solo grazie alla abilitazione allo scambio degli MS<em>N, </em>concessa dalla madre della persona offesa (sostituitasi alla figlia), in seguito alla <em>&#8220;richiesta di contatto su </em>MS<em>N Messenger&#8221; </em>inoltrata dal ricorrente (v. la sentenza di primo grado, p. 2); e che, non appena la vittima, inserì l&#8217;identificativo telematico del giudicabile <em>&#8220;nella black list&#8221; </em>dei mittenti indesiderati, pose immediatamente termine ad ogni contatto e invio da parte del prevenuto (v. <em>ibidem </em>p. 3).</p>
<p>A differenza della comunicazione fatta col mezzo del telefono, la messaggeria telematica non presenta, pertanto, il <em>&#8220;carattere invasivo&#8221;, </em>erroneamente supposto dalla Corte territoriale, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione, neppure in relazione all&#8217;impiego della particolare tecnologia in parola.</p>
<p>S.6 &#8211; Conclusivamente, escluso l&#8217;elemento della fattispecie penale del mezzo (tipizzato) del reato (in quanto, appunto, il messaggio telematico non è assimilabile alla comunicazione col</p>
<p>mezzo del telefono), la contravvenzione non è configurabile.</p>
<p>Infatti, l&#8217;evento immateriale &#8211; o psichico &#8211; del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria m a non sufficiente della previsione di cui all&#8217;articolo 660 cod. pen.</p>
<p>per integrare la contravvenzione prevista e punita dall&#8217;articolo 660 Codice Penale, devono, invero, concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l&#8217;apertura al pubblico) del teatro dell&#8217;azione ovvero l&#8217;utilizzazione del telefono come mezzo del reato.</p>
<p>E il mezzo telefonico assume rilievo &#8211; ai fini dell&#8217;ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico &#8211; proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l&#8217;apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione).</p>
<p>E giova, in proposito, ricordare, infine, che questa Corte, nel fissare il principio di diritto della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. III, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464:<em>&#8220;La disposizione</em> <em>di cui all&#8217;articolo 660 Codice Penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l&#8217;invio di short messages system SMS </em>- <em>trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili </em>o <em>fusi&#8221;),h</em>a, per l&#8217;appunto, argomentato che <em>&#8220;il destinatario di </em>[detti <em>SMS] </em><em>è costretto, sia </em>de <em>auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal </em><em>modo</em> <em>realizza l&#8217;obiettivo di recare disturbo al destinatario&#8221;.</em></p>
<p>3.7 &#8211; Consegue l&#8217;annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato</p>
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		<title>Notifiche: si alla PEC, no al fax,</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 06:49:22 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[TAR PIEMONTE, sez. I &#8211; sent. 1 giugno 2012 n. 648 9.1. Osserva il Collegio che l’apparecchiatura telefax non costituisce una modalità di notifica degli atti processuali, i quali, secondo quanto previsto in via generale dal codice di procedura civile, possono essere notificati dall’ufficiale giudiziario a mano (artt. 137 e segg. c.p.c.), a mezzo posta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TAR PIEMONTE, sez. I &#8211; sent. 1 giugno 2012 n. 648</p>
<p>9.1. Osserva il Collegio che l’apparecchiatura telefax non costituisce una modalità di notifica degli atti processuali, i quali, secondo quanto previsto in via generale dal codice di procedura civile, possono essere notificati dall’ufficiale giudiziario a mano (artt. 137 e segg. c.p.c.), a mezzo posta (art. 149 c.p.c.) ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis c.p.c.): alcuna norma concede all’ufficiale giudiziario di effettuare notificazioni a mezzo telefax.</p>
<p>La legge n. 53/94 ha introdotto la possibilità per i difensori di effettuare direttamente – e cioè senza fare ricorso all’ufficiale giudiziario &#8211; la notifica di atti processuali in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, e ciò sia mediante consegna diretta a mani, sia a mezzo del servizio postale sia a mezzo della posta elettronica certificata, in tale ultimo caso alla condizione che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario risulti da pubblici
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<p> elenchi (art. 3 comma 3 bis L. 53/94). Va tuttavia rilevato che la notifica mediante consegna diretta può essere utilizzata, a norma dell’art. 4, della L. 53/94, solo ove l’atto processuale sia destinato ad un difensore che risulti già domiciliata rio della parte destinataria dell’atto, e perciò solo a processo già iniziato, e sempre che la parte destinataria risulti costituita in giudizio con il ministero di un difensore.</p>
<p>Vi é infine da segnalare la legge n. 183/93, la quale, in materia di &#8220;utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali&#8221; ha stabilito che la copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all’atto trasmesso se ricorrono alcune condizioni, tra le quali quella per cui all’avvocato che trasmette l’atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c. La legge n. 183/93, però, nulla ha a che vedere con le notifiche degli atti processuali ed é stata introdotta dal legislatore al solo scopo di consentire il deposito in cancelleria di atti processuali che un difensore regolarmente munito di procura abbia inviato a mezzo telefax al proprio domiciliatario, al quale sia stata pure conferita regolare procura.</p>
<p>Dunque, dal corredo delle norme sopra ricordate emerge molto chiaramente che in nessun caso é consentita la notifica di atti processuali a mezzo fax, e ciò sia che la notifica venga effettuata dal difensore sia che essa venga affidata all’ufficiale giudiziario, sia che si tratti dell’atto introduttivo di un giudizio, sia che si tratti di un atto notificato in corso di giudizio. Il telefax può invece essere utilizzato solo quale modalità di spedizione delle comunicazioni di cancelleria, e solo ai difensori che costituendosi in giudizio abbiano manifestato la disponibilità a ricevere tali comunicazione a mezzo fax, presso una utenza indicata all’uopo. Ciò per l’evidente ragione che il telefax non fornisce alcuna garanzia in ordine al soggetto che materialmente raccoglie l’atto né in ordine alla effettiva leggibilità della copia spedita, in ciò differenziandosi nettamente dalla posta elettronica certificata, che perviene ad una casella di posta elettronica che si presume nella sola disponibilità del destinatario e che certamente consente al medesimo di ricevere una copia integra.</p>
<p>Se quello sopra descritto corrisponde al quadro normativo generale in materia di notifica di atti processuali occorre rilevare che non esiste alcuna norma che consenta di derogare ad esso in materia di notifica di ricorsi giurisdizionali amministrativi. L’unica norma che fa riferimento alla possibilità di notificare a mezzo fax un ricorso giurisdizionale amministrativo é l’art. 56 comma 2 c.p.a., che disciplina l’ipotesi in cui il ricorrente formuli nel ricorso introduttivo la richiesta di concessione di un decreto cautelare inaudita altera parte affermando che il ricorrente deve in tal caso depositare in giudizio almeno la dimostrazione di aver spedito il ricorso a mezzo fax.</p>
<p>Tale modalità di notifica vale però al mero scopo di consentire la decisione sulla istanza di decreto cautelare, e non può assolutamente essere sostitutiva di una notifica effettuata a mani, a mezzo servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata: ed é tanto vero questo che l’art. 55 c.p.a., nel disciplinare la decisione sulle misure cautelari a seguito di camera di consiglio, conferma la necessità che venga dimostrato l’avvenuto ricevimento del plico da parte del destinatario. Tale conclusione risulta avvalorata dalla constatazione che il legislatore, in generale, non consente l’utilizzo del telefax per le notifiche , e che in particolare ai difensori impone di fare ricorso, per le notifiche dirette, solo a quelle modalità che non implicano una immediata invasione della sfera giuridica del destinatario comportando la mediazione di un agente esterno (l’agente postale che consegna il plico notificato a mezzo servizio postale, il gestore del servizio di posta elettronica che recapita l’atto notificato tramite p.e.c., il procuratore domiciliatario del destinatario dell’atto consegnato a mani). Di guisa che non si comprende per quale motivo il legislatore medesimo dovrebbe mettere da parte queste cautele per consentire di ricorrere ad una modalità di notifica &#8220;invadente&#8221; quale é quella a mezzo fax, che raggiunge immediatamente la sfera giuridica del destinatario e che però non offre adeguate garanzie.</p>
<p>Va quindi ribadito che l’utilizzo del telefax quale modalità di notifica di un atto processuale non può essere utilizzata fuori dai casi previsti o per fini diversi da quelli previsti; essa ha pertanto valore al solo scopo di consentire all’organo giudicante di pronunciarsi su una richiesta di decreto cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a., non potendo invece essere utilizzata a qualsiasi altro scopo: segnatamente al fine di pervenire ad una decisione sulle misure cautelari a seguito di camera di consiglio, ad una decisione sul merito o al fine di determinare la decorrenza del termine per la proposizione di una impugnazione.</p>
<p>9.2. Non é inutile rammentare, infine, che nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui il perfezionamento della notifica si ha in momenti diversi per il notificante e per il destinatario della notifica: precisamente mentre per il notificante si ha nel momento in cui questi si spoglia della disponibilità dell’atto, affidandolo all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, per il destinatario dell’atto la notifica spiega i suoi effetti nel momento in cui l’atto perviene nella di lui sfera giuridica a seguito di notifica &#8220;legale&#8221;: tale principio é stato enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 477/2002, ed é stato in seguito formalmente recepito nell’art. 149 comma 3 c.p.c. , a mente del quale &#8220;La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto&#8221;. Il medesimo principio é sotteso all’art. 149 bis comma 3 c.p.c., secondo il quale il plico notificato a mezzo p.e.c. si considera notificato solo quando il gestore lo ha reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.</p>
<p>Di conseguenza, che una parte possa di fatto pervenire a conoscenza di un atto processuale per averlo ricevuto tramite fax, non sposta i termini della questione, giacché solo l’atto processuale che perviene nella sfera giuridica del destinatario in uno dei modi previsti dalla legge é in grado di spiegare i suoi effetti.</p>
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		<title>Immagini di persone arrestate: illecita la diffusione se raccolte all’interno della propria abitazione privata.</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 09:07:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTA la segnalazione presentata in data 31 gennaio 2012 dall&#8217;avvocato Marco Bosio in nome [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center"><span style="font-size: xx-small;"><strong>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">VISTA la segnalazione presentata in data 31 gennaio 2012 dall&#8217;avvocato Marco Bosio in nome e per conto dei suoi assistiti XY e KW, con la quale si lamenta una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla diffusione delle immagini relative all&#8217;arresto dei segnalanti nel corso della trasmissione &#8220;Presa Diretta&#8221; andata in onda su Rai 3 il 15 gennaio 2012;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">VISTE le note di risposta inviate dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri il 27 febbraio 2012 e da Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. il 13 aprile 2012;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">VISTI gli atti d&#8217;ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell&#8217;art. 15 del regolamento n. 1/2000;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">RELATORE il dott. Mauro Paissan;</span></p>
<p align="center"><span style="font-size: xx-small;"><strong>PREMESSO</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Con segnalazione del 31 gennaio 2012, l&#8217;avv. Marco Bosio, in nome e per conto dei suoi assistiti XY e KW, ha lamentato che nel corso della puntata &#8220;Mafia al Nord&#8221; della trasmissione &#8220;Presa Diretta&#8221;, andata in onda su RAI 3 il 15 gennaio 2012, sono state diffuse le immagini dell&#8217;arresto dei segnalanti effettuato dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Genova.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">La puntata di &#8220;Presa Diretta&#8221; oggetto di segnalazione, oltre ad altre immagini di arresti effettuati dai carabinieri del R.O.S., conteneva un servizio, ora non più reperibile sul sito Internet della trasmissione (<em>www.presadiretta.rai.it/</em>), che mostra l&#8217;arrivo degli agenti davanti alle abitazioni di due indagati, XY e KW, segnalanti in questo procedimento, e la successiva irruzione in orario presumibilmente notturno all&#8217;interno degli appartamenti. Gli indagati sono ritratti all&#8217;interno delle rispettive abitazioni (uno dei due, nelle sequenze iniziali, è abbigliato succintamente) mentre, in presenza di familiari i cui volti sono però oscurati, assistono alla perquisizione e al sequestro di valori e documenti e rispondono ad alcune domande formulate dagli agenti.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Per quanto riguarda la ricostruzione del fatto oggetto di segnalazione, l&#8217;avvocato Bosio, nella citata segnalazione del 31 gennaio, dichiara che <em>&#8220;le riprese filmate erano state effettuate dai carabinieri dei ROS di Genova, i quali, su espressa richiesta di chiarimenti da parte del difensore, assicuravano la loro utilizzazione solo per finalità di indagine e per garantire, attraverso il controllo video, il corretto svolgersi della perquisizione&#8221;</em>.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">La RAI &#8211; Radiotelevisione Italiana s.p.a., nel rispondere ad una specifica richiesta di informazioni, ha inviato una nota il 13 aprile 2012, alla quale è allegata la dichiarazione di uno dei giornalisti autori del servizio contenente la seguente affermazione:<em> &#8220;Le riprese effettuate all&#8217;interno delle abitazioni le ho ricevute dal Ros di Genova in un dvd con altro materiale con l&#8217;autorizzazione verbale a poterle mandare in onda&#8221;</em>, mentre <em>&#8220;le riprese degli arresti all&#8217;esterno delle abitazioni&#8221;</em> sarebbero state effettuate dallo stesso giornalista. Su questa circostanza non risultano agli atti ulteriori ricostruzioni, considerato anche che il comandante del R.O.S., nella nota inviata il 27 febbraio 2102 a questo Garante, ha affermato a nome del Raggruppamento di <em>&#8220;non dispo[rr]e di alcun elemento autonomo di valutazione sulla vicenda&#8221;</em>.</span></p>
<p align="center"><span style="font-size: xx-small;"><strong>CIO&#8217; PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">La diffusione di dati personali (relativi, cioè, a persone identificate o identificabili) nel corso di una trasmissione televisiva, raccolti nel corso di alcuni arresti effettuati dalla polizia giudiziaria all&#8217;esterno e all&#8217;interno di private abitazioni, configura un trattamento di dati personali per finalità giornalistiche al quale si applica la particolare disciplina posta dagli artt. 136-139 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito: Codice), posta al fine di contemperare il diritto all&#8217;informazione e la libertà di stampa con i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può divulgare informazioni, anche sensibili, senza il consenso dell&#8217;interessato, purché nei <em>&#8220;limiti del diritto di cronaca […] e, in particolare, quello dell&#8217;essenzialità dell&#8217;informazione riguardo a fatti di interesse pubblico&#8221;</em> (art. 137, comma 3, del Codice); si applicano, inoltre, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica, riportato nell&#8217;allegato A1 del Codice. In particolare il codice deontologico citato, nel riaffermare la <em>&#8220;Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali&#8221;</em> (art. 12), precisa che <em>&#8220;Salva l&#8217;essenzialità dell&#8217;informazione&#8221;</em> il giornalista <em>&#8220;non […] pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona&#8221;</em> (art. 8). Sono, altresì, fatte salve le norme di legge poste a tutela del domicilio (art. 3).</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Pertanto il giornalista, nel diffondere immagini che documentano operazioni di arresto, dovrà conformarsi sia ai parametri generali tra cui quello che impone di acquisire le informazioni in modo lecito e secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice) nonché di diffonderle dopo aver valutato la loro essenzialità riguardo alla notizia riferita (art. 137, comma 3, sopra citato), sia al principio posto in modo specifico a tutela della dignità di coloro che sono sottoposti ad arresto, principio che, peraltro, è alla base delle limitazioni poste dall&#8217;ordinamento (cfr. art. 114, comma 6bis, c.p.p.) alla diffusione di immagini di persone ritratte con manette ai polsi o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (su questo punto si veda anche il documento del Garante per la protezione dei dati personali 6 maggio 2004, <em>&#8220;Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell&#8217;Ordine dei giornalisti&#8221;</em> [doc. web n. <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1007634" target="_blank">1007634</a>]).</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Nel caso specifico posto all&#8217;attenzione di questa Autorità, si ritiene che la trasmissione &#8220;Presa Diretta&#8221; del 15 gennaio u.s., ha riferito una vicenda di interesse pubblico, relativa ad alcune indagini dell&#8217;autorità giudiziaria dalle quali emerge l&#8217;infiltrazione di organizzazioni di stampo mafioso nel tessuto economico e nel governo locale di alcune regioni del Nord Italia, riportata con gli strumenti del reportage propri del c.d. giornalismo di inchiesta, particolare modalità di esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente protetto, tutelata anche dal codice
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<p> deontologico citato.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Tuttavia la diffusione in chiaro, anche attraverso riprese &#8220;in primo piano&#8221;, delle immagini relative all&#8217;arresto dei segnalanti, non appare conforme al quadro normativo sopra esposto. In particolare, non è rispettoso della dignità della persona diffondere immagini –raccolte per finalità estranee a quelle proprie dell&#8217;attività giornalistica- che la ritraggono, anche semisvestita e all&#8217;interno della propria abitazione privata, nel momento delicatissimo in cui sta per essere presa in consegna dalle forze dell&#8217;ordine a seguito della loro irruzione; peraltro tali specifiche immagini, diversamente da quanto affermato nella nota RAI del 13 aprile u.s., non paiono rendere in termini essenziali una vicenda di indubbio interesse pubblico, in quanto non <em>&#8220;indispensabil[i] in ragione dell&#8217;originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti&#8221;</em> (art. 6, comma 1 del codice deontologico).</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Quanto alle modalità con cui sono state raccolte le immagini, il giornalista in base alle disposizioni vigenti è comunque tenuto ad effettuare una propria valutazione sulla diffusione delle informazioni di cui viene in possesso, fermo restando che restano impregiudicati gli aspetti che attengono al compiuto rispetto degli articoli del codice di procedura penale che disciplinano l&#8217;attività di indagine della polizia giudiziaria e la sua documentazione nonché l&#8217;obbligo del segreto, aspetti che saranno oggetto di segnalazione alla competente Direzione Distrettuale Antimafia.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Pertanto questa Autorità, ritenuto illecito nei termini di cui in motivazione il trattamento dei dati personali  dei segnalanti effettuato nel corso della trasmissione &#8220;Presa Diretta&#8221; del 15 gennaio 2012, vieta a RAI &#8211; Radiotelevisione Italiana s.p.a., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l&#8217;ulteriore diffusione delle immagini in chiaro dei segnalanti ritratti nel momento in cui vengono sottoposti alla misura dell&#8217;arresto, di cui in premessa.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2 ter e 170 del Codice.</span></p>
<p align="center"><span style="font-size: xx-small;"><strong>TUTTO CIO&#8217; PREMESSO IL GARANTE:</strong></span></p>
<blockquote dir="ltr">
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), accertata l&#8217;illiceità del trattamento, vieta a RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a., l&#8217;ulteriore diffusione dei dati personali consistenti nelle immagini in chiaro dei segnalanti ritratti nel momento in cui vengono arrestati.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;">Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all&#8217;estero.</span></p>
</blockquote>
<p align="justify"><span style="font-size: xx-small;"><em>Roma, 18 maggio 2012</em></span></p>
<p align="right"><span style="font-size: xx-small;">IL PRESIDENTE<br />
Pizzetti</span></p>
<p align="right"><span style="font-size: xx-small;">IL RELATORE<br />
Paissan</span></p>
<p align="right"><span style="font-size: xx-small;">IL SEGRETARIO GENERALE<br />
De Paoli</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<title>Mandato di arresto europeo: il riconoscimento si può fondare anche sulle foto pubblicate su Facebook</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 07:56:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Individuazione tramite facebook: Cassazione penale n. 11440 del 2012]]></description>
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		<title>Locandina del convegno: AVVOCATI E INTERNET: QUESTIONI GIURIDICHE, REGOLE DEONTOLOGICHE E OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI DEI SOCIAL NETWORK</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 07:40:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Locandina AIGA 5 luglio 2012]]></description>
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		<title>COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO PENALE: L&#8217;EQUIPARAZIONE DELLA P.E.C. ALLA RACCOMANDATA?</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 08:54:45 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In tema di richiesta di riesame, quand&#8217;anche si ritenga la posta elettronica certificata mezzo legittimo per la spedizione della stessa in quanto equipollente alla lettera raccomandata, è comunque necessario che la richiesta sia trasmessa, nei termini di legge previsti, alla cancelleria del giudice del riesame. Cassazione penale sez II ud. 29 settembre 2011 n. 37037]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>In tema di richiesta di riesame, quand&#8217;anche si ritenga la posta elettronica certificata mezzo legittimo per la spedizione della stessa in quanto equipollente alla lettera raccomandata, è comunque necessario che la richiesta sia trasmessa, nei termini di legge previsti, alla cancelleria del giudice del riesame.</em></p>
<p><a href="http://test.studioobizzi.it/wp-content/uploads/2012/06/2011-37037.pdf">Cassazione penale sez II ud. 29 settembre 2011 n. 37037</a></p>
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